Domande frequenti

Una raccolta di domande frequenti che vengono inoltrate al nostro studio. Le domande sono articolate per argomento con le relative risposte.

Amministratore condominiale

Si. In base all’articolo 1133 del codice civile i provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è comunque ammesso il ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137 del codice civile.

Si. Ai sensi della lettera g dell’articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile l’amministratore di condominio professionista è tenuto a seguire corsi di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Inoltre a seguito del decreto ministeriale n. 140/14 la formazione deve avvenire con cadenza annuale ed una durata di almeno 15 ore.

Possono svolgere l’attività di amministratore di condominio ai sensi dell’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile coloro:

  1. che abbiano il godimento dei diritti civili;
  2. che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  3. che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  4. che non siano interdetti o inabilitati;
  5. il cui nome non risulti annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  6. che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  7. che abbiano frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche – secondo il dettato testuale di legge – le “società di cui al titolo V del libro V del codice” civile. In questi casi, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali le società prestano i servizi.

No. L’articolo 1129 del codice civile dopo la riforma attuata con la legge 220/2012 ha reso obbligatoria la nomina dell’amministratore quando i condomini sono piu’ di otto, e se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario.

Secondo il quarto comma dell’articolo 1136 del Codice Civile, le deliberazione che concerne la nomina dell’amministratore deve essere sempre adottata con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno la metà del valore dell’edificio.

La durata dell’incarico, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile è di un anno e si intende rinnovato per eguale durata.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1129 del codice civile, la revoca dell’amministratore di condominio può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità.

Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

  1. l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
  2. la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
  3. la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
  4. la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
  5. l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
  6. qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
  7. l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
  8. l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati propri dati anagrafici e professionali, il locale ove si custodiscono i registri, nonchè i giorni e le ore in cui ogni interessato, può prendere gratuitamente visione e ottenere previo rimborso della spesa, copia da lui firmata, contestualmente alla nomina o ad ogni successivo rinnovo del mandato.

In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato.

Gli obblighi a cui è soggetto l’amministratore di condominio sono dettati dall’articolo 1129 del codice civile, che prevede:

  1. Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

  2. L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.

  3. L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

  4. Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

  5. Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.

  6. L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.

I compiti o le attribuzioni dell’amministratore di condominio sono sanciti dall’articolo 1130 del codice civile. In particolare l’amministratore deve:

  1. Eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale e curare l’osservanza del regolamento di condominio;

  2. Disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;

  3. Riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;

  4. Compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;

  5. Eseguire gli adempimenti fiscali;

  6. Curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale;

  7. Curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità;

  8. Conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;

  9. Fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;

  10. Redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

Assemblea condominiale

L’assemblea di condominio in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

L’assemblea di condominio in seconda convocazione, invece, è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.

In prima convocazione sono valide, le delibere assembleari approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Sono valide in seconda convocazione le delibere assembleari approvate dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Mentre le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater (tutela delle destinazioni d’uso), 1120 secondo comma (innovazioni volte alla sicurezza ed all’eliminazione delle barriere architettoniche), 1122 ter (impianti di videosorveglianza) nonché 1135 terzo comma (autorizzazione all’amministratore a partecipare e collaborare progetti, programmi ed iniziative territoriali), devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del’articolo 1136 del codice civile, ovvero con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Secondo l’articolo 1135 del codice civile l’assemblea dei condomini provvede:

  1. alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione;

  2. all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;

  3. all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;

  4. alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti;

L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.

L’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio, contenete specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione e contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.

L’avviso di convocazione all’assemblea di condominio deve essere comunicato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano. Non è consentita la convocazione verbale.

Secondo quanto previsto dall’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, l’assemblea straordinaria può essere convocata dall’amministratore di condominio quando questi lo ritiene necessario, o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentano almeno un sesto del valore dell’edificio.

Delibere condominiali

Possono essere impugnate le delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio.

Tutti i condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

Si, secondo quanto previsto dall’articolo 1137 del codice civile comma 1.

In prima convocazione sono valide, le delibere assembleari approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Sono valide in seconda convocazione le delibere assembleari approvate dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Mentre le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater (tutela delle destinazioni d’uso), 1120 secondo comma (innovazioni volte alla sicurezza ed all’eliminazione delle barriere architettoniche), 1122 ter (impianti di videosorveglianza) nonché 1135 terzo comma (autorizzazione all’amministratore a partecipare e collaborare progetti, programmi ed iniziative territoriali), devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del’articolo 1136 del codice civile, ovvero con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Regolamento di condominio

Il regolamento di condominio è definito dall’articolo 1138 del codice civile che al 1° comma prevede che il regolamento di condominio detti le norme per l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.

L’adozione di un regolamento è obbligatoria se il numero dei condomini è superiore a 10; tuttavia la legge nell’imporre questo obbligo non stabilisce una sanzione per la sua mancata esecuzione e pertanto, in assenza di un regolamento, anche se obbligatorio, i rapporti tra i condomini saranno regolati dalle norme che disciplinano in generale l’uso delle cose comuni.

Il regolamento viene adottato dall’assemblea anche su iniziativa di uno solo dei condomini.
L’approvazione del regolamento si effettua con una normale delibera assembleare che deve però essere approvata dalla maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.

L’assemblea, secondo quanto previsto dall’articolo 1138 del codice civile non può però approvare un regolamento che contrasti con le norme del codice civile che:

  • stabiliscono il divieto per ciascun condomino di rinunciare ai diritti sulle cose comuni
  • stabiliscono l’indivisibilità delle parti comuni
  • regolano le innovazioni
  • regolano la nomina e la revoca dell’amministratore
  • individuano gli obblighi e le attribuzioni dell’amministratore
  • regolano i casi di dissenso dei condomini rispetto alle liti giudiziarie
  • disciplinano la costituzione dell’assemblea e le deliberazioni
  • regolano l’impugnazione delle delibere dell’assemblea.

Se vi è contrasto tra queste norme e quelle contenute nel regolamento prevale la disposizione di legge.

Il regolamento, infine, non può comprimere i diritti di ciascun condomino che risultano dagli atti di acquisto o da altre convenzioni e/o vietare di possedere o detenere animali domestici.

Si parla di regolamento di condominio contrattuale quando risulta da atto scritto ed è allegato  ai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari ed accettato dagli acquirentiInoltre un regolamento di condominio contrattuale, limita i diritti che i singoli condomini hanno sulle rispettive proprietà individuali o sulle parti comuni, amplia i poteri di uno o più condomini ed attribuisce maggiori diritti a uno o più condomini.

Per le modifiche ad un regolamento contrattuale è necessaria l’unanimità dei condomini.

L’assemblea condominiale che potrà deliberare la modifica con la stessa maggioranza prevista per l’approvazione del regolamento, ovverosia la maggioranza dei presenti all’assemblea che rappresenta almeno la metà del valore dell’edificio.

Per le modifiche ad un regolamento contrattuale è necessaria l’unanimità dei condomini.

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