Secondo il quarto comma dell’articolo 1136 del Codice Civile, le deliberazione che concerne la nomina dell’amministratore deve essere sempre adottata con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno la metà del valore dell’edificio.
Secondo il quarto comma dell’articolo 1136 del Codice Civile, le deliberazione che concerne la nomina dell’amministratore deve essere sempre adottata con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno la metà del valore dell’edificio.