L’assemblea, secondo quanto previsto dall’articolo 1138 del codice civile non può però approvare un regolamento che contrasti con le norme del codice civile che:
- stabiliscono il divieto per ciascun condomino di rinunciare ai diritti sulle cose comuni
- stabiliscono l’indivisibilità delle parti comuni
- regolano le innovazioni
- regolano la nomina e la revoca dell’amministratore
- individuano gli obblighi e le attribuzioni dell’amministratore
- regolano i casi di dissenso dei condomini rispetto alle liti giudiziarie
- disciplinano la costituzione dell’assemblea e le deliberazioni
- regolano l’impugnazione delle delibere dell’assemblea.
Se vi è contrasto tra queste norme e quelle contenute nel regolamento prevale la disposizione di legge.
Il regolamento, infine, non può comprimere i diritti di ciascun condomino che risultano dagli atti di acquisto o da altre convenzioni e/o vietare di possedere o detenere animali domestici.


