requisiti amministratore di condominio


Quali sono i requisiti che deve possedere un amministratore di condominio?

Possono svolgere l’attività di amministratore di condominio ai sensi dell’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile coloro:

  1. che abbiano il godimento dei diritti civili;
  2. che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  3. che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  4. che non siano interdetti o inabilitati;
  5. il cui nome non risulti annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  6. che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  7. che abbiano frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche – secondo il dettato testuale di legge – le “società di cui al titolo V del libro V del codice” civile. In questi casi, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali le società prestano i servizi.

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