validità delle delibere condominiali


Quali sono le maggioranze per approvare le delibere in prima o seconda convocazione?

In prima convocazione sono valide, le delibere assembleari approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Sono valide in seconda convocazione le delibere assembleari approvate dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Mentre le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater (tutela delle destinazioni d’uso), 1120 secondo comma (innovazioni volte alla sicurezza ed all’eliminazione delle barriere architettoniche), 1122 ter (impianti di videosorveglianza) nonché 1135 terzo comma (autorizzazione all’amministratore a partecipare e collaborare progetti, programmi ed iniziative territoriali), devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del’articolo 1136 del codice civile, ovvero con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

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